Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 1
E’ costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica nella forma della associazione priva di personalità giurìdica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione Sportiva Dilettantìstica assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUNNERS SAN GEMINI”. L’Associazione Sportiva Dilettantistica ha la propria sede sociale nel Comune di SANGEMINI ed aderisce all’Endas del quale accetta lo Statuto ed i regolamenti. Altresì si impegna ad osservare le norme e i regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive e delle Discipline associate. La durata è illimitata.

ARTICOLO 2
Caratteristiche
L’Associazione Sportiva Dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci. L’Associazione Sportiva Dilettantistica non persegue finalità di Lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione Spartiva Dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 3
Scopi e attività

L ‘Associazione Sportiva Dilettantistica, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’ attività spartiva. Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione degli interessi a valenza collettiva. A lai fine l’Associazione Sportiva Dilettantistica potrà:

  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
  2. allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
  3. esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali. L’Associazione Sportiva Dilettantìstica non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

ARTICOLO 4
Soci

All’Associazione Sportiva Dilettantistica possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.
I soci, nel rispetta degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.
II rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effètti vita del rapporto medesimo.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto e il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.
Non sono ammessi soci temporanei.

ARTICOLO 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione all’Associazione Spartiva Dilettantìstica è subordinata alle seguenti norme:

  1. presentazione della domanda;
  2. accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.
Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.
L’espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

  1. comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione Sportiva Dilettantìstica o con le norme del presente statuto;
  2. infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica;
  3. mancato pagamento delle quote associative;
  4. aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione Sportiva Dilettantistica.

In ogni caso, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
I soci espulsi possano ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

ARTICOLO 6
Organi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

Sono organi dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

 ARTICOLO 7
L’Assemblea generale

L’assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è coavocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo. L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:

  • approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
  • delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’ordinaria amministrazione;
  • delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
  • decide l’importo della quota associativa annuale;
  • approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’anno precedente;
  • decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
  • esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
  • delibera le modifiche al presente statuto.

Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica almeno 20 giorni prima della data fissala.
L’Assemblea straordinaria è convocala con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. Tra la prima e La seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica per cui si richiede la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.
In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.
Per l’elezione del Consìglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutìnio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l’Assemblea stessa e dal verbalizzante.
Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.

ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti. IL Consiglio ha il compilo di:

  • redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • formulare gli eventuali regolamenti intemi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica;
  • provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l’utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
  • adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

 ARTICOLO 9
Il presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l’attuazione delle deliberazioni assunte. In caso di sua assenza o impedimento le sue finizioni sono svolte dal Vice Presidente.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essre redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

ARTICOLO 10

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

 ARTICOLO 11
Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno (o diverso periodo scelto dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica).

ARTICOLO 12
Modifiche dello Statuto

II Presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7.
Le variazioni statuarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

ARTICOLO 13
Scioglimento dell’Associazione Spartiva Dilettantistica

In caso di scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall’Assemblea.

ARTICOLO 14
Rinvio

Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le norme contenute nello statuto nazionale dell’Endas, nel regolamento dei C.R.A.S. ed in ultima istanza le norme previste delle leggi in materia.

I commenti sono chiusi